Brutto colpo in Europa per i tifosi bianconeri, gli irriducibili. Il tribunale Ue ha respinto le richieste di "Giùlemanidallajuve" di rivedere le sanzioni commminate alla Juventus per le irregolarità accertate nella designazione degli arbitri nelle passate stagioni.
"GiùlemanidallaJuve" è un'associazione senza scopo di lucro creata per difendere gli interessi dei suoi membri e contestare le sanzioni inflitte alla Juventus nel 2006, a causa – dice la Corte – di alcune pratiche illegali consistenti nell'influenzare la designazione degli arbitri. Le sanzioni inflitte prevedevano un'ammenda alla Juventus, la revoca del suo titolo di campione d'Italia per la stagione 2004/2005, la non attribuzione del titolo di campione d'Italia per la stagione 2005/2006 e la retrocessione all'ultima posizione in serie A del campionato italiano (la Juventus ha dovuto giocare in serie B per la stagione 2006/2007 con una penalità di nove punti e non ha potuto partecipare alla Champions League). "Queste sanzioni, inflitte inizialmente dalla commissione di appello federale della Federazione italiana giuoco calcio (FIFA), sono state poi confermate dalla Corte Federale della stessa Federazione (FIGC) e anche dalla camera di conciliazione e arbitrato del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni). "Giulemanidallajuve ha presentato innanzitutto una denuncia alla Commissione per violazione delle regole dell'Unione sulla concorrenza da parte di FIGC, CONI, FIFA e UEFA. Essa ha fatto valere che la creazione degli organi della FIGC e del CONI e le procedure da loro seguite sono illegali e le sanzioni disciplinari da loro comminate sono di una gravità ingiustificata e discriminatoria.
"Nel 2009 la Commissione ha respinto la denuncia per mancanza di interesse legittimo da parte dell'associazione e per insussistenza di un interesse comunitario sufficiente per proseguire con ulteriori indagini. Secondo la Commissione, infatti, l'associazione non rappresenta gli interessi della Juventus, non agisce in nome di quest'ultima e non è riuscita a dimostrare una lesione degli interessi economici dei suoi membri. Le infrazioni allegate non sono inoltre tali da incidere sul commercio intracomunitario e sul funzionamento del mercato unico.
"Il 10 luglio 2009 l'associazione ha introdotto un ricorso davanti al Tribunale UE chiedendo di annullare le sanzioni che sono state inflitte alla Juventus e per la riparazione del pregiudizio subito. Essa ha fatto valere in particolare la violazione dell'obbligo di motivazione, l'errore nella definizione della nozione di interesse legittimo e di interesse comunitario.
"Il Tribunale UE ricorda innanzitutto che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nell'esaminare una denuncia e il controllo del giudice dell'Unione non si può sostituire a quello della Commissione, ma è limitato alla verifica che la decisione non sia fondata su fatti materialmente inesatti e che non sia viziata da errori di diritto o da errori manifesti di valutazione o di sviamento di potere."Il Tribunale ritiene che la Commissione ha giustamente deciso che i comportamenti denunciati non incidono in maniera significativa sul commercio intracomunitario e ha sottolineato la limitata portata economica della causa, l'incidenza su un numero limitato di consumatori, la limitata portata geografica delle restrizioni. La Commissione ha inoltre correttamente deciso per l'assenza di un interesse comunitario sufficiente per continuare a condurre ulteriori indagini, in quanto l'impatto delle sanzioni inflitte alla Juventus sulla struttura concorrenziale del calcio mercato non ha una portata significativa e le sanzioni non hanno causato una disfunzione significativa del mercato comune a causa della portata limitata delle violazioni
La Commissione può tenere in conto – per valutare l'interesse comunitario della questione – la circostanza che un'autorità nazionale sia già investita della questione che riguarda il diritto della concorrenza, soprattutto, quando gli effetti delle infrazioni sono risentiti soprattutto nel territorio di un solo Stato membro e quando i diritti delle parti in causa possono essere salvaguardati in modo soddisfacente anche dalle istanze nazionali. Non ci sono indizi per ritenere che le vie di ricorso italiane non permettano di salvaguardare i diritti della parte.
"Il Tribunale ricorda inoltre che la motivazione di una decisione deve permettere al suo destinatario di conoscere i motivi della misura, per fare valere i suoi diritti e per permettere al giudice dell'Unione di esercitare il suo controllo. La Commissione tuttavia non è obbligata nella motivazione delle decisioni a prendere posizione su tutti gli argomenti proposti dalle parti. Secondo il Tribunale, la Commissione ha chiarito in maniera dettagliata perché l'eventuale impatto sul commercio tra gli Stati membri non era sufficientemente caratterizzato.
"Il Tribunale rigetta quindi, con ordinanza, il ricorso proposto dall'associazione.
Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se quest'ultima è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per la decisione la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione".
Fin qui il tribunale Ue. Tutto chiaro? Palla al centro.